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Cambio di classe d’uso: quando scatta l’adeguamento sismico secondo NTC 2018?

Cambio di classe d’uso: quando le NTC 2018 impongono l’adeguamento sismico, differenza con il cambio di destinazione d’uso e quale ζE è richiesto.

Normativa verificata al
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Risposta diretta

In una frase

Il solo passaggio a una classe d’uso superiore non impone sempre l’adeguamento: il §8.4.3 NTC 2018 lo rende obbligatorio quando la modifica conduce a una costruzione di classe III ad uso scolastico oppure di classe IV. In questi casi il progetto riguarda l’intera costruzione e può assumere ζE ≥ 0,80.

Sintesi operativa

In breve

  • Il cambio di classe d’uso e il cambio di destinazione d’uso sono due fattispecie distinte nel §8.4.3 NTC 2018.
  • L’adeguamento per cambio di classe è obbligatorio quando la modifica conduce a classe III ad uso scolastico oppure a classe IV.
  • Un passaggio a classe III non scolastica non ricade automaticamente nella lettera e), ma il cambio di classe può comunque rendere obbligatoria la valutazione della sicurezza ai sensi del §8.3.
  • Nei casi della lettera e) il progetto deve riferirsi all’intera costruzione e le NTC consentono ζE almeno pari a 0,80.
  • La soglia del 10% dei carichi globali verticali in fondazione appartiene alla distinta fattispecie del cambio di destinazione d’uso, non alla lettera e) sul cambio di classe.

Il cambio di classe d’uso non comporta automaticamente l’adeguamento sismico in ogni passaggio verso una classe superiore. Le NTC 2018 individuano una fattispecie precisa: l’adeguamento è obbligatorio quando la modifica conduce a una costruzione di classe III ad uso scolastico oppure di classe IV 1.

Questa regola va tenuta separata dal cambio di destinazione d’uso con aumento dei carichi. Sono due condizioni diverse del §8.4.3 e confonderle porta facilmente ad applicare la soglia del 10% dove non c’entra.

Per il quadro completo delle categorie conviene partire dalla pillar sugli interventi negli edifici esistenti secondo NTC 2018.

Prima distinzione: classe d’uso e destinazione d’uso non sono la stessa cosa

La classe d’uso è una classificazione strutturale definita al §2.4.2 delle NTC in relazione alle conseguenze di un’interruzione di operatività o di un eventuale collasso. La destinazione d’uso, invece, descrive l’uso dell’immobile o di una sua parte e può modificare i carichi di esercizio.

Nel §8.4.3 le due situazioni sono trattate separatamente:

ModificaCondizione che fa scattare l’adeguamentoRiferimento
Destinazione d’usoincremento dei carichi globali verticali in fondazione superiore al 10%§8.4.3, lett. c)
Classe d’usopassaggio che conduce a classe III ad uso scolastico o a classe IV§8.4.3, lett. e)

Quindi un progetto può comportare solo un cambio di classe, solo un cambio di destinazione, oppure entrambi. In quest’ultimo caso le due condizioni devono essere verificate autonomamente.

Cosa prevede esattamente la lettera e)

La lettera e) del §8.4.3 include tra gli interventi di adeguamento obbligatorio le modifiche di classe d’uso che conducano a:

  • costruzioni di classe III ad uso scolastico;
  • costruzioni di classe IV.

La formulazione è importante perché non dice genericamente “ogni aumento di classe”.

Per esempio, il passaggio da classe II a classe III non scolastica non ricade, per questo solo fatto, nella lettera e). Diverso è il caso di una costruzione che, per la nuova funzione, debba essere classificata come scuola in classe III o come opera di classe IV.

Il cambio di classe può richiedere comunque la valutazione della sicurezza

Evitare l’automatismo opposto è altrettanto importante.

Il fatto che una modifica non ricada nella lettera e) non significa che la classe d’uso sia irrilevante. Il §8.3 delle NTC prevede la valutazione della sicurezza quando ricorre un cambio di destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore 1.

Occorre quindi distinguere due domande:

  1. devo effettuare una valutazione della sicurezza? — riferimento §8.3;
  2. devo necessariamente eseguire un intervento di adeguamento? — riferimento ai casi tassativi del §8.4.3.

Sono domande collegate, ma non equivalenti.

Perché la soglia del 10% non decide il cambio di classe

La soglia del 10% riguarda la lettera c): variazioni di destinazione d’uso che comportano incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati con la combinazione caratteristica e considerando i soli carichi gravitazionali.

Per il calcolo e gli errori più comuni c’è un approfondimento specifico sulla soglia del 10% nel cambio di destinazione d’uso.

La lettera e), invece, non subordina il passaggio a classe III scolastica o classe IV al superamento di quella percentuale. Se ricorre la modifica di classe prevista dalla lettera e), l’adeguamento deriva dalla nuova classe d’uso, non dal valore dell’incremento dei carichi gravitazionali.

Quale livello di sicurezza è richiesto

Per gli interventi di adeguamento le NTC non prescrivono lo stesso valore di ζE\zeta_E in tutte le fattispecie.

Nei casi a), b) e d) del §8.4.3 è richiesto:

ζE≥1,00\zeta_E \geq 1{,}00

Per i casi c) ed e), quindi anche per il cambio di classe d’uso qui trattato, può essere assunto:

ζE≥0,80\zeta_E \geq 0{,}80

Il parametro ζE\zeta_E esprime il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e quella che si utilizzerebbe per una nuova costruzione sul medesimo sito e con le medesime caratteristiche rilevanti ai fini della domanda.

La possibilità di assumere 0,80 non trasforma l’intervento in miglioramento: resta un adeguamento ai sensi del §8.4.3, con progetto riferito all’intera costruzione 1.

Per distinguere questi livelli dagli obiettivi del miglioramento è utile il confronto con l’articolo su ζE nell’adeguamento sismico.

Esempio 1 — Ufficio che passa a funzione con classe III non scolastica

Supponiamo che un edificio esistente di classe II venga destinato a una funzione che, per affollamento e conseguenze di un eventuale collasso, conduca alla classe III ma non ad uso scolastico.

La conclusione non può essere semplicemente “classe II → III = adeguamento”. La lettera e) è più specifica e richiama la classe III ad uso scolastico.

Va però verificato il §8.3 per la valutazione della sicurezza e, se cambia anche la destinazione d’uso con aumento dei carichi, deve essere controllata separatamente la lettera c). Inoltre restano da escludere le altre fattispecie di adeguamento del §8.4.3.

Esempio 2 — Edificio trasformato in scuola di classe III

Se la modifica porta un edificio esistente a essere classificato come classe III ad uso scolastico, la lettera e) trova applicazione diretta.

Il percorso diventa:

  1. attribuzione motivata della nuova classe d’uso secondo §2.4.2;
  2. riconoscimento della fattispecie di adeguamento del §8.4.3, lettera e);
  3. valutazione e progetto riferiti all’intera costruzione;
  4. verifiche post-intervento con ζE≥0,80\zeta_E \geq 0{,}80.

L’eventuale variazione dei carichi non serve a “confermare” la lettera e), ma va comunque considerata nel modello e può rendere applicabile anche la lettera c).

Esempio 3 — Passaggio a classe IV

Per una costruzione che, a seguito della modifica, ricade in classe IV, l’adeguamento è obbligatorio per la lettera e), indipendentemente dalla soglia del 10% della lettera c).

Qui il primo passaggio professionale è documentare correttamente perché la nuova funzione appartiene alla classe IV. Non basta attribuire una classe più elevata per prudenza senza collegarla ai criteri del §2.4.2: la classe modifica la domanda sismica attraverso il periodo di riferimento e ha conseguenze dirette sulle verifiche.

Attenzione alla classe attribuita “per cautela”

La classe d’uso non dovrebbe essere trattata come un coefficiente da aumentare informalmente per ottenere un progetto più conservativo.

Se si dichiara formalmente una modifica che conduce alla classe IV, quella scelta può collocare l’intervento nella lettera e) del §8.4.3. È quindi preferibile separare:

  • classificazione normativa della costruzione, motivata dalla funzione effettiva;
  • eventuali scelte progettuali più cautelative, che possono essere adottate senza alterare impropriamente la classificazione.

Questa è una valutazione progettuale, non una nuova regola testuale delle NTC: va motivata nel contesto specifico.

Metodo operativo per la relazione

Per un cambio di classe d’uso imposterei la relazione con una sequenza verificabile.

1. Definire la classe ante operam

Indicare funzione, affollamento, conseguenze dell’interruzione e motivazione dell’attribuzione secondo §2.4.2.

2. Definire la classe post operam

Applicare gli stessi criteri alla funzione di progetto, senza limitarsi al nome urbanistico dell’attività.

3. Verificare la lettera e)

Domandarsi se il passaggio conduce a:

  • classe III ad uso scolastico;
  • classe IV.

Se sì, l’adeguamento è obbligatorio.

4. Verificare separatamente la lettera c)

Se cambia anche la destinazione d’uso, quantificare l’eventuale incremento dei carichi globali verticali in fondazione. Non usare questa percentuale per decidere la lettera e).

5. Controllare le altre condizioni del §8.4.3

Sopraelevazioni, ampliamenti strutturalmente connessi e trasformazioni del sistema strutturale possono imporre l’adeguamento per ragioni autonome.

6. Definire il livello di verifica

Se ricorre la lettera e), il progetto deve riguardare l’intera costruzione e documentare le verifiche post-intervento con il livello previsto dal §8.4.3. La Circolare 7/2019 fornisce le istruzioni applicative per l’adeguamento 2.

La regola decisionale da ricordare

La sequenza più sicura è:

nuova funzione → attribuzione della classe d’uso → verifica del §8.3 → controllo della lettera e) → controllo indipendente delle altre lettere del §8.4.3.

Il punto decisivo è non fondere in un’unica regola il cambio di classe e il cambio di destinazione. Classe III scolastica o classe IV fanno scattare la lettera e); il 10% dei carichi in fondazione appartiene invece alla lettera c).

Percorso editoriale

Nel cluster Edifici esistenti / NTC 2018

Questo articolo fa parte del knowledge cluster di Civil / Notes dedicato agli edifici esistenti.

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Domande frequenti

FAQ

Passare dalla classe d’uso II alla III richiede sempre l’adeguamento?

No. La lettera e) del §8.4.3 rende obbligatorio l’adeguamento quando la modifica conduce a una costruzione di classe III ad uso scolastico oppure di classe IV. Un passaggio a classe III non scolastica non ricade automaticamente in questa fattispecie, fermo restando l’obbligo di valutare la sicurezza quando ricorrono le condizioni del §8.3.

Passare alla classe d’uso IV richiede l’adeguamento?

Sì. Il §8.4.3, lettera e), include espressamente tra i casi di adeguamento obbligatorio le modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe IV.

Per una scuola in classe III è obbligatorio l’adeguamento?

Se una modifica di classe d’uso conduce la costruzione alla classe III ad uso scolastico, ricorre la fattispecie di adeguamento obbligatorio della lettera e) del §8.4.3.

Nel cambio di classe d’uso devo verificare la soglia del 10% dei carichi in fondazione?

Non per applicare la lettera e). La soglia del 10% è prevista dalla lettera c) per le variazioni di destinazione d’uso che incrementano i carichi globali verticali in fondazione. Se il progetto comporta anche un cambio di destinazione d’uso, le due fattispecie vanno controllate separatamente.

Quale ζE è richiesto nell’adeguamento dovuto al cambio di classe?

Per i casi di cui alla lettera e) del §8.4.3 le NTC 2018 consentono di assumere ζE almeno pari a 0,80. Il progetto deve comunque essere riferito all’intera costruzione e riportare le verifiche post-intervento.

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Fonti

I richiami numerati nel testo rimandano direttamente alle fonti elencate qui sotto.