Geometra e cemento armato: chi può progettare le strutture?
Geometra e strutture in cemento armato: cosa dicono Cassazione e giudici amministrativi su progetto, calcoli, direzione lavori e competenze.
In una frase
Per le strutture in cemento armato di una costruzione civile non basta affidare al geometra attività che esorbitano dalla sua competenza e far controfirmare i calcoli da un ingegnere. Cass. civ. n. 100/2021 richiede che il professionista abilitato sia effettivamente titolare della progettazione riservata; nella giurisprudenza amministrativa è però ammessa, per modeste costruzioni, una separazione effettiva in cui la parte strutturale in c.a. sia integralmente affidata a ingegnere o architetto.
In breve
- Cass. civ. n. 100/2021 esclude che la competenza strutturale riservata possa essere sanata da una semplice controfirma o dall’esecuzione dei soli calcoli da parte di un ingegnere.
- Secondo la Cassazione, il professionista abilitato deve essere effettivamente titolare della progettazione che rientra nella sua competenza e delle relative responsabilità.
- Il TAR Marche n. 130/2023 ha però ammesso, per una modesta costruzione civile, la separazione tra progettazione affidata al geometra e parte strutturale in c.a. integralmente affidata a ingegnere o architetto.
- Non è quindi prudente usare formule assolute: occorre distinguere semplice firma di supporto da un vero affidamento autonomo della progettazione strutturale.
- Il criterio della 'modesta costruzione' resta tecnico-qualitativo: struttura e difficoltà costruttive sono centrali, mentre dimensione e valore economico sono elementi complementari.
Quando un edificio civile prevede strutture in cemento armato, è sufficiente affidare i calcoli a un ingegnere lasciando progetto e direzione lavori al geometra? La risposta non può essere ridotta alla presenza di una seconda firma. Il nodo è stabilire chi sia realmente titolare della progettazione strutturale e delle responsabilità che ne derivano.
La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2021, ha affermato che la progettazione e la direzione di opere riservate non diventano legittime perché un progetto del geometra viene controfirmato o vistato da un ingegnere, né perché quest’ultimo esegue i calcoli in cemento armato. Secondo la Corte, il professionista competente deve essere effettivamente titolare della progettazione riservata 1.
Il quadro richiede però una precisazione importante. La giurisprudenza amministrativa ha ammesso, in casi di modeste costruzioni civili, una ripartizione reale delle attività: il TAR Marche n. 130/2023 ha ritenuto possibile che il geometra assuma la progettazione della costruzione quando la parte progettuale relativa alle strutture in cemento armato sia integralmente affidata a un ingegnere o architetto abilitato 2.
Per il professionista la domanda utile diventa quindi: la parte strutturale è realmente un incarico autonomo affidato al tecnico competente, oppure si sta soltanto aggiungendo una firma a un progetto che resta sostanzialmente al geometra?
Cosa ha deciso la Cassazione n. 100/2021
La Cassazione parte dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che disciplina le attribuzioni professionali del geometra 3.
Per le costruzioni civili, la Corte distingue le modeste costruzioni dalle opere che comportano l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato. L’eccezione prevista dalla lett. l) riguarda le piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, alle condizioni indicate dalla disposizione.
Il passaggio operativo più importante della n. 100/2021 riguarda il modo in cui viene organizzato l’incarico. La Corte afferma che, quando una materia è riservata alla competenza di ingegneri o architetti, non basta la controfirma del progetto da parte di un ingegnere e non basta affidargli i soli calcoli in cemento armato 1.
La ragione indicata è la responsabilità professionale: il tecnico competente deve essere titolare della progettazione che richiede quella competenza.
Nel caso esaminato, questa impostazione conduceva anche alla nullità del rapporto professionale relativo alla direzione lavori affidata al geometra per la costruzione civile interessata 1.
Perché interessa allo strutturista
Il problema è frequente perché un incarico edilizio può essere naturalmente suddiviso tra più professionisti. La divisione del lavoro, però, non dovrebbe produrre una zona grigia nella quale nessuno risulti chiaramente titolare della progettazione strutturale.
Per l’ingegnere strutturista il rischio è accettare un incarico descritto come “solo calcoli” o “firma del cemento armato” mentre progetto, elaborati e responsabilità vengono formalmente o sostanzialmente gestiti da un altro professionista.
Cassazione 100/2021 rende questa impostazione particolarmente fragile: la competenza non viene trasferita con una firma aggiunta a valle.
Sul piano operativo conviene quindi far coincidere incarico, elaborati, firme, deposito strutturale e responsabilità effettivamente assunte. Per il coordinamento documentale con le pratiche sismiche resta utile la guida alle pratiche strutturali e sismiche tra deposito, autorizzazione e varianti.
Il TAR Marche 130/2023: perché serve una distinzione
La relazione istituzionale del TAR Marche sull’anno giudiziario 2024 riassume la sentenza n. 130 del 1° marzo 2023 in termini diversi: per una modesta costruzione civile è stata ammessa la progettazione del geometra quando la parte relativa alle strutture in cemento armato era affidata a un ingegnere o architetto abilitato 2.
Il TAR precisa che, nella fattispecie esaminata, la presenza del progettista delle opere strutturali assorbiva integralmente la parte eccedente la competenza professionale del geometra.
Questo passaggio non va trasformato nella regola “basta un ingegnere per i calcoli”. Sarebbe proprio la conclusione che la Cassazione n. 100/2021 invita a evitare.
La distinzione professionalmente più prudente è tra:
- mera controfirma o calcolo di supporto, mentre la titolarità del progetto resta al professionista non competente per quella parte;
- separazione effettiva degli incarichi, nella quale il professionista abilitato assume autonomamente la progettazione strutturale in c.a. e le responsabilità connesse.
Le due pronunce provengono inoltre da giurisdizioni differenti e riguardano fattispecie diverse. Il TAR Marche non va quindi presentato come una regola nazionale capace di superare automaticamente l’orientamento civile della Cassazione.
Cosa significa “modesta costruzione”
L’art. 16 R.D. 274/1929 utilizza una categoria che inevitabilmente richiede valutazione: la modesta costruzione civile 3.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 199/1993, ha ricostruito la giurisprudenza sul punto indicando come criterio basilare quello tecnico-qualitativo: bisogna guardare alla struttura dell’edificio e alle modalità costruttive e verificare se comportino problemi particolari riservati ai professionisti con competenza superiore 4.
Dimensioni dell’edificio e valore economico possono concorrere alla valutazione, ma come elementi complementari 4.
Per questo non è affidabile una soglia empirica espressa soltanto in metri quadrati, volume o costo dell’opera. La questione riguarda soprattutto complessità e caratteristiche tecniche.
Chi deve firmare cosa nella pratica professionale
Le sentenze non forniscono un modello unico di disciplinare d’incarico, ma consentono di ricavare un metodo prudente.
Se una costruzione comprende una parte strutturale che richiede la competenza di ingegnere o architetto, l’incarico dovrebbe identificare esplicitamente:
- chi è progettista della parte strutturale e quali opere rientrano nel suo incarico;
- quali elaborati produce e firma il progettista strutturale;
- chi assume la direzione delle opere strutturali, quando distinta dalla direzione generale;
- come sono coordinati progetto architettonico e strutturale;
- chi presenta e sottoscrive gli atti strutturali richiesti dal procedimento applicabile;
- come vengono gestite le varianti che incidono sulla struttura.
Questo evita che la ripartizione professionale esista soltanto nelle firme finali e non nella sostanza dell’incarico.
Cosa NON si può dedurre dalle pronunce
Cassazione n. 100/2021 non deve essere trasformata nella formula semplicistica secondo cui un geometra non potrebbe mai partecipare alla progettazione di un edificio nel quale esiste cemento armato.
La sentenza delimita le attività riservate e respinge il meccanismo della semplice controfirma o dei soli calcoli eseguiti dal professionista abilitato. La giurisprudenza amministrativa dimostra che, per modeste costruzioni, può assumere rilievo una separazione effettiva della progettazione strutturale 2.
Allo stesso modo, TAR Marche n. 130/2023 non autorizza a considerare qualsiasi costruzione “modesta” né rende sufficiente una firma formale dell’ingegnere. È una decisione amministrativa riferita alla fattispecie esaminata.
Infine, la nozione di modestia non può essere determinata con una soglia numerica universale: il criterio tecnico-qualitativo resta centrale 4.
Checklist prima di accettare un incarico strutturale condiviso
Quando più professionisti intervengono sullo stesso edificio, prima di iniziare è utile verificare:
- Perimetro delle competenze. Individuare quali parti dell’opera richiedono una specifica abilitazione professionale.
- Titolarità reale del progetto. Evitare incarichi in cui l’ingegnere compare soltanto come calcolatore o controfirmatario di un progetto strutturale sostanzialmente altrui.
- Coerenza degli elaborati. Relazione, tavole, calcoli e documentazione amministrativa devono rappresentare chiaramente la ripartizione delle responsabilità.
- Direzione lavori. Definire chi dirige le opere strutturali e come tale funzione si coordina con l’eventuale DL generale.
- Varianti. Stabilire chi deve valutare, progettare e autorizzare professionalmente le modifiche che interessano le strutture.
- Tracciabilità. Conservare incarichi, comunicazioni e versioni degli elaborati in modo che sia ricostruibile chi ha assunto ciascuna decisione progettuale.
La regola professionale da ricordare
Il punto comune alle fonti non è una guerra tra categorie professionali. È la corrispondenza tra competenza, titolarità del progetto e responsabilità.
Per lo strutturista la cautela principale è quindi semplice: se la progettazione strutturale richiede la propria competenza, non dovrebbe limitarsi a fornire un calcolo o una firma da inserire nel progetto di un altro professionista. L’incarico e la documentazione devono mostrare che quella parte progettuale è realmente sotto la sua responsabilità.
Quando invece l’intervento viene ripartito tra professionisti, la separazione deve essere sostanziale e non soltanto grafica. È proprio su questa differenza che Cassazione n. 100/2021 e TAR Marche n. 130/2023 forniscono indicazioni utili, pur da prospettive giurisdizionali differenti.
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FAQ
Un geometra può progettare una costruzione civile con strutture in cemento armato?
La risposta richiede cautela. Cass. civ. n. 100/2021 esclude la competenza del geometra sulla progettazione e direzione delle strutture in c.a. fuori dalle eccezioni previste dall’art. 16 R.D. 274/1929. Una parte della giurisprudenza amministrativa ammette però, per modeste costruzioni civili, che il geometra curi le parti di propria competenza quando la progettazione strutturale in c.a. sia integralmente e autonomamente affidata a un ingegnere o architetto.
Basta che un ingegnere firmi i calcoli strutturali?
No, non secondo Cass. civ. n. 100/2021. La Corte considera irrilevante la mera controfirma o il fatto che un ingegnere esegua i calcoli se il professionista competente non è anche effettivamente titolare della progettazione riservata e delle relative responsabilità.
Che cosa significa modesta costruzione per la competenza del geometra?
La Corte costituzionale n. 199/1993 richiama come criterio basilare quello tecnico-qualitativo, fondato su struttura dell’edificio e modalità costruttive; criteri quantitativi ed economici possono concorrere soltanto come elementi complementari.
La Cassazione 100/2021 e il TAR Marche 130/2023 si contraddicono?
Le formulazioni sono diverse e vanno tenute entrambe presenti. La Cassazione respinge la semplice controfirma o il frazionamento che lasci al geometra la titolarità di attività riservate; il TAR Marche ha ritenuto legittima, nel caso esaminato, una separazione effettiva in cui la parte strutturale in c.a. era integralmente affidata a un professionista abilitato.
Fonti
I richiami numerati nel testo rimandano direttamente alle fonti elencate qui sotto.