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Demolizioni: responsabilità del direttore dei lavori

Cassazione 17106/2024: nelle demolizioni l’assenza dal cantiere non esclude la responsabilità del DL se vigilanza e cautele erano dovute.

Normativa verificata al
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Risposta diretta

In una frase

No: durante una demolizione l’assenza del direttore dei lavori nel momento del crollo non esclude da sola la responsabilità. Cass. pen. n. 17106/2024 ha confermato, nel caso esaminato, che il DL deve vigilare sulla regolare esecuzione, adottare le necessarie cautele tecniche e, se non può governare l’esecuzione conforme, separare effettivamente la propria posizione da quella dell’esecutore.

Sintesi operativa

In breve

  • La Cassazione ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori in una demolizione eseguita senza adeguato programma e con modalità difformi dalle regole tecniche.
  • L’assenza del DL dal cantiere nel giorno del crollo non è stata ritenuta decisiva: le criticità dell’esecuzione erano già conoscibili e controllabili.
  • Il caso richiama gli artt. 150 e 151 D.Lgs. 81/2008 sulla verifica preventiva della stabilità e sulla conduzione delle demolizioni.
  • La posizione del CSE resta distinta: la sua funzione è di alta vigilanza e riguarda la configurazione generale delle lavorazioni, salvo il potere-dovere di sospensione davanti a un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.
  • La pronuncia non trasforma il DL in un sorvegliante permanente del cantiere: responsabilità e obblighi vanno ricostruiti sulle attribuzioni effettive e sulle circostanze concrete.

Quando una demolizione provoca un crollo, il direttore dei lavori può difendersi semplicemente dimostrando che quel giorno non era in cantiere? No, non è un automatismo. La responsabilità va ricostruita verificando quali obblighi gravavano concretamente sul professionista, quali criticità erano conoscibili e se l’esecuzione dell’opera era stata adeguatamente governata.

La Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 17106 decisa il 14 marzo 2024 e depositata il 24 aprile 2024, ha affrontato proprio un crollo verificatosi durante lavori di demolizione. La Corte ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori in una fattispecie nella quale le demolizioni erano state eseguite senza un adeguato programma e con modalità divergenti dalle regole tecniche 1.

Per il tecnico il punto operativo non è quindi “essere sempre fisicamente in cantiere”, ma organizzare e documentare una vigilanza coerente con il rischio dell’intervento e intervenire quando l’esecuzione si discosta dalle condizioni di sicurezza e dal progetto.

Cosa ha deciso la Cassazione n. 17106/2024

Il caso riguardava il crollo di un edificio durante lavori di demolizione. Tra i profili esaminati figuravano un vizio strutturale preesistente, le modalità con cui erano stati rimossi i solai, l’assenza di un adeguato programma delle demolizioni e le posizioni del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La Corte ha ritenuto non decisiva l’assenza occasionale del DL nel giorno del crollo. Secondo la ricostruzione recepita in sentenza, il professionista aveva avuto in precedenza la possibilità di rilevare che le demolizioni procedevano senza il programma richiesto e con modalità non conformi alle regole tecniche 1.

Il principio richiamato dalla Corte è già presente in precedenti conformi: il direttore dei lavori deve esercitare un’attività di vigilanza sulla regolare esecuzione e, quando necessario, adottare le opportune precauzioni tecniche oppure separare effettivamente la propria posizione da quella dell’esecutore, fino alla rinuncia all’incarico quando non possa governare l’esecuzione conforme 1 3.

Perché interessa allo strutturista

Le demolizioni sono una fase in cui la configurazione resistente cambia progressivamente. La sentenza è particolarmente rilevante per lo strutturista che svolge anche la direzione lavori perché mostra che un problema non può essere ridotto al controllo dell’opera finita.

Nel caso deciso, il crollo è stato collegato a una sequenza esecutiva concreta: rimozioni effettuate con modalità non corrette, assenza di una programmazione adeguata e condizioni strutturali che, secondo i giudici di merito, erano divenute percepibili durante i lavori.

Questo non significa attribuire al DL qualsiasi rischio del cantiere. Significa che quando una modalità esecutiva incide sulla stabilità della costruzione, il controllo professionale non può fermarsi al progetto astratto.

Per il quadro più generale delle pratiche e delle responsabilità procedurali resta utile la guida alle pratiche strutturali e sismiche, deposito, autorizzazione e varianti.

Demolizioni: cosa richiamano gli artt. 150 e 151 D.Lgs. 81/2008

La stessa massima ufficiale della Cassazione individua tra i riferimenti normativi gli artt. 150 e 151 del D.Lgs. 81/2008 1.

L’art. 150 impone, prima dell’inizio delle demolizioni, la verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture e l’esecuzione delle opere di rafforzamento e puntellamento necessarie a evitare crolli intempestivi.

L’art. 151 disciplina l’ordine delle demolizioni e collega l’esecuzione a un programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC quando previsto.

Nel caso esaminato, proprio la mancanza di un programma adeguato e le modalità effettive di demolizione hanno assunto rilievo nella ricostruzione della colpa 1.

La regola professionale è quindi più concreta di una generica “vigilanza”: prima e durante una demolizione devono essere identificati stabilità residua, sequenza delle lavorazioni, eventuali puntellamenti, modalità esecutive e scostamenti rispetto a quanto programmato.

Direttore dei lavori e CSE: responsabilità diverse

La sentenza esamina anche il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ma non sovrappone il suo ruolo a quello del DL.

Per il CSE la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui la funzione di alta vigilanza riguarda prevalentemente la configurazione generale delle lavorazioni e i rischi interferenziali, non il controllo minuto per minuto della singola attività esecutiva. Resta il potere-dovere di intervenire e sospendere le singole lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato 2.

È una distinzione importante: DL e CSE possono concorrere nella stessa vicenda senza che i rispettivi obblighi diventino identici.

Quando gli incarichi coincidono nella stessa persona, il fascicolo professionale dovrebbe rendere comunque distinguibili le verifiche e le azioni compiute nelle diverse funzioni.

Il vizio strutturale preesistente non chiude automaticamente la questione

Uno degli argomenti difensivi riguardava un vizio preesistente: il mancato ammorsamento di alcune murature.

La Cassazione non lo ha ignorato, ma ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui quel difetto costituiva una concausa e, soprattutto, era divenuto percepibile dopo la rimozione di contropareti e intonaci. Parallelamente, le modalità scorrette della demolizione avevano avuto un proprio ruolo causale.

Per la pratica professionale il passaggio è rilevante: la presenza di un difetto dell’esistente non elimina automaticamente il dovere di reagire alle condizioni che diventano conoscibili durante i lavori.

È però essenziale non generalizzare: la conoscibilità del vizio, il nesso causale e la concreta esigibilità delle condotte sono accertamenti fattuali. La sentenza non crea una responsabilità oggettiva del DL per qualsiasi difetto occulto.

Cosa NON dice la sentenza

Cassazione 17106/2024 non stabilisce che il direttore dei lavori debba presidiare continuamente il cantiere.

Non stabilisce neppure che ogni incidente durante una demolizione comporti automaticamente responsabilità del DL o del CSE. Nel caso concreto erano stati accertati specifici scostamenti dalle modalità corrette di demolizione e una precedente possibilità di percepirli.

Infine, il principio non elimina le responsabilità proprie dell’impresa esecutrice. La sentenza esamina più posizioni di garanzia e conferma che la responsabilità può concorrere quando condotte differenti contribuiscono causalmente all’evento.

Checklist operativa per il DL prima e durante una demolizione

Una sequenza professionale prudente, da adattare all’incarico e al caso concreto, è:

  1. Verificare lo stato reale della costruzione prima dell’avvio. Individuare condizioni di stabilità, discontinuità, trasformazioni e vulnerabilità conoscibili.
  2. Controllare la sequenza di demolizione. La stabilità deve essere valutata anche nelle configurazioni intermedie, non soltanto prima e dopo i lavori.
  3. Verificare programma, POS e coordinamento con PSC quando applicabile. Le modalità operative devono essere coerenti con quanto previsto e con le condizioni effettivamente riscontrate.
  4. Registrare gli scostamenti significativi. Ordini di servizio, verbali e comunicazioni devono rendere ricostruibile cosa è stato rilevato e quali disposizioni sono state impartite.
  5. Pretendere l’adozione delle cautele necessarie. Se emergono condizioni incompatibili con la prosecuzione programmata, non basta annotarle.
  6. Non confondere presenza con vigilanza. La frequenza dei controlli deve essere adeguata alle fasi critiche e al rischio concreto.
  7. Se l’esecuzione non è governabile, formalizzare la dissociazione. La giurisprudenza richiamata dalla Cassazione contempla, nei casi estremi, anche la rinuncia all’incarico come modalità di effettiva separazione dalla condotta dell’esecutore 1.

La regola professionale da ricordare

La lezione della sentenza non è “il DL risponde sempre”. È più precisa: l’assenza fisica nel momento dell’evento non cancella ciò che il professionista avrebbe dovuto verificare, impedire o correggere prima.

Nelle demolizioni questo assume un peso particolare perché la struttura cambia mentre il lavoro procede. Per il direttore dei lavori la documentazione della vigilanza non dovrebbe quindi limitarsi a certificare l’esito: deve rendere ricostruibile il controllo delle fasi critiche, delle modalità esecutive e delle anomalie che emergono durante l’intervento.

La Cassazione 17106/2024 resta una decisione su un caso concreto. Va utilizzata come criterio per organizzare la condotta professionale, non come formula automatica per attribuire responsabilità in fattispecie diverse.

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Domande frequenti

FAQ

Il direttore dei lavori deve essere sempre presente durante una demolizione?

La Cassazione 17106/2024 non stabilisce un obbligo generale di presenza continua. Nel caso deciso, l’assenza nel giorno del crollo non ha escluso la responsabilità perché le modalità irregolari della demolizione erano già conoscibili e rientravano nell’attività di vigilanza richiesta al DL.

L’assenza dal cantiere esclude la responsabilità del direttore dei lavori?

No, non automaticamente. La responsabilità dipende dagli obblighi concretamente assunti, dalle criticità conoscibili e dalle condotte esigibili; nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto irrilevante l’assenza occasionale nel giorno dell’evento.

Prima di una demolizione va verificata la stabilità della struttura?

Sì. L’art. 150 D.Lgs. 81/2008 prevede, prima dell’inizio dei lavori di demolizione, la verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture e l’esecuzione delle necessarie opere di rafforzamento e puntellamento per evitare crolli intempestivi.

Direttore dei lavori e CSE hanno lo stesso obbligo di vigilanza?

No. La sentenza distingue le posizioni. Per il CSE la giurisprudenza richiamata dalla Corte parla di alta vigilanza sulla configurazione generale delle lavorazioni, non di controllo puntuale di ogni singola attività, salvo i casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.

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Fonti

I richiami numerati nel testo rimandano direttamente alle fonti elencate qui sotto.